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Per la prova della tempestiva notifica del ricorso bisogna depositare l’avviso di ricevimento o la ricevuta di spedizione?  

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Da quando decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente? Dalla data di spedizione o da quella di ricezione del plico? 

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Com’è noto, è onere del ricorrente/appellante dimostrare di aver notificato il ricorso/appello tempestivamente, ovvero entro i termini fissati dal legislatore. Ma in che modo? È necessario depositare la ricevuta di spedizione della raccomandata o è sufficiente anche solo l’avviso di ricezione?

A tal proposito si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con le recenti sentenze 13452/2017 e 13453/2017 con le quali, oltre a chiarire quando inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante nel caso nel caso di notifica a mezzo servizio postale, se dalla data di spedizione del plico o dalla data di ricezione, (per approfondire clicca qui) chiariscono altresì se il ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, costituendosi in giudizio, deve depositare la ricevuta di spedizione o è possibile ottemperare all’onere della prova anche mediante il deposito dell’avviso di ricevimento.

 Ebbene per quanto concerne quest’ultimo aspetto, le Sezioni Unite sostengono che è pur vero che la ricevuta di spedizione garantisce l’esatta conoscenza della data di spedizione, però ammettono che tale onere può essere ottemperato dal deposito dell’avviso di ricezione della raccomandata, se su quest’ultimo vi è l’indicazione certa della data di spedizione entro i termini di decadenza.

Più precisamente la Cassazione esprime il seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza».

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