Da quando decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente? Dalla data di spedizione o da quella di ricezione del plico? 


Con le recenti sentenze 13452/2017 e 13453/2017 la Cassazione a Sezioni Unite chiariscono quando inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante nel caso nel caso di notifica a mezzo servizio postale, se dalla data di spedizione del plico o dalla data di ricezione.

Al riguardo la Cassazione conferma l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 12185 del 2008 laddove, in consapevole contrasto con la tesi precedente, si afferma che “In tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario”.