Ancora sull'onere dell'ufficio di esibire l'originale dell'avviso di ricevimento

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 5077/2017, si è nuovamente espressa sul tema della prova della notifica di un atto tributario incombente sull’ufficio. Ebbene, la Cassazione conferma che "l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entranti i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale del giudice di accertare tale conformità anche aliunde".