Per la Ctr di Napoli è inammissibile la produzione di nuove prove in appello


Con la sentenza n. 9755/33/2015 la Commissione tributaria regionale di Napoli ha fatto chiarezza in ordine alla possibilità di produrre in appello prove che non sono state depositate in primo grado.

In particolare i giudici napoletani sostengono che "vada fatta distinzione tra documenti nuovi, non conosciuti e non conoscibili in primo grado, e prove omesse per inattività di una delle parti processuali...". Ancora "l'apparente contraddizione all'interno dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 deve essere risolta ritenendo ammissibile in appello soltanto la produzione di documenti nuovi che non abbiano una valenza probatoria in quanto l'indiscriminata possibilità di produzione documentale si collocherebbe in palese violazione con il divieto di nuove prove in appello di cui al primo comma. 

Da ciò discende che l'ente impositore e/o il concessionario non possono fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento". 

sent_ctr_napoli_9755_33_15 divieto nuove prove appello.pdf