Anche per la CTR di Milano la semplice fotocopia della relata non prova la notifica della cartella



Con la recente sentenza n. 3831/2016, la Commissione Regionale di Milano, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato che, in caso di contestazione da parte del ricorrente della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, Equitalia può ottemperare all'onere della prova solo mediante la produzione degli originali. Tale onere incombe sull'Agente della Riscossione anche qualora siano trascorsi più di cinque anni dall'emanazione della cartella. I giudici del gravame, richiamando la sentenza n. 5410/2015 del Consiglio di Stato, affermano che "è precipuo interesse  dell'esattore nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio ed in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali". Da tale principio, secondo i giudici milanesi, "emerge il diritto a verificare la cartella onde poter esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell'atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata da controparte".