L'omesso invio dell'avviso bonario non è causa di nullità della cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73

La cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis d.P.R. 600/73 non necessita del preventivo invio dell’avviso bonario per la sua validità. L’omesso invio di quest’ultimo, infatti,  è causa di nullità della successiva cartella esattoriale solo nel caso in cui “sussistano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Mentre, in caso di semplice errore materiale, l’obbligo di preventivo contraddittorio non è obbligatorio. Questo è quanto ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 5156 del 28 febbraio 2017.

Inoltre, la stessa cartella può semplicemente contenere il solo richiamo alla dichiarazione dei redditi rettificata, senza dover necessariamente fornire una motivazione dettagliata, considerato che in questo modo il contribuente è già in grado di conoscere gli estremi della pretesa.