Cassazione: è ammissibile l'impugnazione del pignoramento di equitalia per debiti tributari


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24915/2016 viene chiamata nuovamente a pronunciarsi sui limiti all'impugnazione del pignoramento presso terzi posto in essere da equitalia per il mancato pagamento di cartelle aventi ad oggetto debiti tributari.

I giudici di legittimità hanno ribadito che "La giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione "di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora - include anche la controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come "atto dell'esecuzione" del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto relative ad auto già demolite" (Cass. sez. un. n. 14667/2011)".