Notifica dell'appello in luogo  diverso dal domicilio eletto: nullità o inesistenza?


La Corte di Cassazione con sent. n. 3666/2017 è tornata a pronunciarsi sulla questione del vizio della notifica dell'atto di appello in luogo diverso dal domicilio eletto. Ebbene, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito che "la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (Sez. 2, n. 6470 del 21/03/2011; Sez. 1, n. 16759 del 29/07/2011)" . Dunque laddove ricorrano tali ipotesi il giudice del gravame deve disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 comma 10 c.p.c. (Sez. 5, n. 12785 del 21/06/2016).