CTP Napoli: Equitalia non può stare in giudizio tramite procuratori, ma solo tramite propri funzionari interni


Nel processo tributario, l’agente della riscossione non può essere rappresentato e difeso in giudizio da procuratori legali ma esclusivamente da propri funzionari interni: è quanto si evince dall’ordinanza collegiale del 23.03.2017 della I sezione della CTP di Napoli, la quale, ha disposto che: “letti gli artt 1, com 2, e 11 com 1 e 2 Dlgs 546/92 e l'art 182 com 2 c.p.c. , rilevato che l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. si è costituita in giudizio mediante un procuratore, assegna il termine perentorio di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza per la diretta costituzione in giudizio a mezzo propri funzionari…”.

La CTP di Napoli ha di fatto messo in pratica quanto letteralmente sancito dall’art. 11 del d. lgs. 546/92 in materia di processo tributario. Infatti,  secondo il comma 2 di tale articolo “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Il successivo comma 3 dispone che “stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Detto ciò il comma 1 dello stesso articolo prevede che “Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale”.