Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, in attesa della
conversione in legge da parte del Parlamento che può apportarvi delle modifiche, stabilisce due importanti novità nei rapporti debitore/Equitalia che
riguardano da un lato il
procedimento di riscossione tributaria e, dall'altro, il procedimento di
mediazione obbligatoria. La prima novità, introdotta dall'art. 8, consiste
in una semplificazione del pignoramento immobiliare da parte del
concessionario: prima dell'emanazione di tale norma, l'agente della riscossione
poteva procedere al pignoramento del singolo bene soltanto se il valore di
questo, cosi come calcolato dal d.P.R. 602/73, superava € 120.000,00. Con
l'intervento del Governo Gentiloni, per
effettuare il pignoramento non è più necessario che il valore del singolo
bene da pignorare superi la detta cifra, ma sarà sufficiente che l'insieme
dei beni di proprietà del debitore abbia un valore superiore. In poche parole,
l’agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare anche se
il bene oggetto di esecuzione ha un valore catastale inferiore a € 120.000,00,
qualora il valore complessivo dei beni di proprietà del debitore superi la
detta soglia. In ogni caso non viene modificata la disposizione normativa che
esclude il pignoramento se il debito complessivo è inferiore a € 120.000,00,
nonché il divieto di pignoramento dell’unico immobile, non di lusso, adibito ad
abitazione principale del debitore.
L’altra novità concerne il procedimento di mediazione tributaria:
l’art. 10 del d.l. alza ad € 50.000,00, la soglia del valore delle cause per le
quali è necessario esperire la procedura di reclamo/mediazione prevista dall’art.
17 bis d.lgs 546/92. Tale disposizione avrà effetto per gli atti impugnabili
notificati a partire dal 1° gennaio 2018.