La Cassazione conferma l’ammissibilità dell’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria


Con ordinanza n. 14045_2017 la Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto da Equitalia, conferma l’ammissibilità dell’opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria.

La Suprema Corte, nel riproporre l’orientamento già consolidato in materia, afferma che: “(...)l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel citato art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. (Cass. 4513/09). Di conseguenza nell'elencazione dell'art. 19, va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente (come non è del caso alla luce delle indicazioni che si ricavano dalle difese delle parti), bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell'on e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 21530/07, Cass. 12194/08 e Cass. ord. 4965/09) (...)"(Cass. n. 17202/09). In particolare, e per quanto attiene all'oggetto della presente controversia "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. sez. un. ord. n. 10672/09, sez. un. 11087/10, sez. un. 20931/11, Cass. sez. un. n. 19667/14). Nella presente vicenda, trattasi di un preavviso d'iscrizione ipotecaria, che ha la stessa funzione e la stessa efficacia del fermo e che portava a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria, e il cui preavviso, il ricorrente aveva certamente interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del contestato gravame, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo”.