081/18819457
08.05.2025
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23528/24 ha ribadito che il preavviso di iscrizione ipotecaria (di cui all’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973) costituisce un atto autonomamente impugnabile, ma la sua impugnazione rappresenta una mera facoltà per il contribuente e non un vero e proprio onere processuale. Ciò significa che il destinatario può scegliere se contestare il preavviso oppure attendere l’effettiva iscrizione ipotecaria per proporre ricorso.
Come evidenziato dalla Cassazione (già con le sentenze nn. 30736/2021, 26129/2017), il contribuente non è obbligato a impugnare il preavviso per preservare i propri diritti. La mancata opposizione al preavviso, infatti, non pregiudica definitivamente la posizione del contribuente, il quale potrà sempre contestare la successiva iscrizione ipotecaria nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
Addirittura, afferma la Corte, una volta emessa l’iscrizione ipotecaria, l’interesse a impugnare il preavviso viene meno (Cass. n. 32527/2022, n. 7344/2012), poiché è l’atto definitivo a dover essere contestato per evitare che diventi irrevocabile.
Questa interpretazione giurisprudenziale offre al contribuente una maggiore flessibilità difensiva:
1. Se si impugna il preavviso, si può ottenere sin da subito un controllo preventivo sulla legittimità dell’ipoteca e del procedimento di riscossione, potendo impedire la successiva iscrizione.
2. Se non si impugna il preavviso, il contribuente può comunque opporsi all’iscrizione ipotecaria entro i termini di legge facendo valere le medesime contestazioni che avrebbe potuto far valere impugnando il preavviso.
Tuttavia, se non si impugna il preavviso, vi è il concreto ed elevato rischio che l'agente della riscossione proceda all'iscrizione di ipoteca, ponendo un vincolo sul bene, per cui tra le due opzione è sempre consigliabile agire tempestivamente avverso il preavviso senza attendere l'effettiva iscrizione.
Qualora invece il contribuente, per un qualunque motivo, non ha presentato ricorso avverso il preavviso, è bene sapere che non vi è preclusione alla possibilità di contestare successivamente il provvedimento di avvenuta iscrizione.
La giurisprudenza conferma che il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile ma non obbligatorio, lasciando al contribuente la scelta della strategia difensiva più opportuna. Tuttavia, l’iscrizione ipotecaria rimane l’atto decisivo, la cui impugnazione è essenziale per evitare conseguenze irreversibili.
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