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Sospensione Prescrizione COVID: Il Giudice di Pace di Milano chiarisce i limiti di applicabilità alle multe

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30.01.2025

Con recente sentenza, pubblicata a gennaio 2025, il GdP di Milano ha accolto un nostro ricorso avverso una ingiunzione di pagamento per multe non pagate accertando la sopravvenuta prescrizione del credito, con un'importante precisazione riguardante l'inapplicabilità della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

In sostanza, il ricorrente si opponeva all’ingiunzione sostenendo che fosse stata emessa dopo la sopravvenuta prescrizione delle pretese contenute in verbali emessi per violazione al Codice della Strada, a nulla rilevando la normativa in materia emergenziale di epoca covid relativa alla sospensione della prescrizione, in quanto non applicabile al caso di specie.

Il Comune di Milano si è costituito eccependo la mancata prescrizione del credito, richiamando l'art. 68 del D.L. “Cura Italia” e l'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015. In particolare, il Comune sosteneva che la sospensione dei termini di prescrizione prevista da tali norme si applicasse anche alle sanzioni derivanti da violazione al CdS, dilatando di 542 giorni i termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910

Tuttavia, il Giudice di Pace di Milano ha rigettato tale interpretazione, offrendo una chiave di lettura chiara e circostanziata.

La sentenza ha sottolineato che l’art. 68 D.L. 18/2020 convertito il L. 27/2020 «riguarda (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” e dunque si riferisce a situazioni nelle quali l’Ente abbia già emesso la cartella di pagamento (ovvero l’ingiunzione di pagamento alla quale il c. 2 del menzionato D.L. ha esteso la disciplina del comma 1) in forza della quale il contribuente debba effettuare un versamento e perciò riguarda unicamente le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella/ingiunzione che rende esigibili le somme da versare: difatti, il comma 1 della norma statuisce che: “sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/01/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. E dunque, si tratta di fattispecie che nulla ha a che vedere con il caso di specie, nel quale, come risulta documentalmente provato, al momento dell’emissione del D.L. n.18/2020, il Comune di Milano non aveva ancora emesso alcuna ingiunzione nei confronti dell’odierno ricorrente. Inoltre nessuna ragione, può derivare alla tesi del Comune di Milano che ritiene corretto dilatare sino al 31/12/2023 la scadenza del termine di prescrizione per cui è causa, dalla circostanza che il comma 1 dell’art. 68 D.L. 18/2020 richiami l’art. 12 del D.Lgs 159/2015 (e quindi anche il comma 2 di detta norma): ed infatti detto art. 12, …presuppone che sia in corso un termine entro il quale il contribuente debba effettuare un versamento, che viene sospeso per effetto dell’evento eccezionale, con ciò determinandosi – parallelamente e per par condicio – anche la sospensione dell’attività dell’Ente della riscossione».

In estrema sintesi, per quel he concerne le sanzioni per violazione del Codice della Strada, il D.L. 18/20 ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione.

Questa pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che mira a garantire una corretta applicazione delle norme in materia di prescrizione e sospensione dei termini, evitando interpretazioni estensive non giustificate. La decisione offre un precedente importante per tutti i contribuenti che si trovano in situazioni analoghe, fornendo un ulteriore strumento di tutela contro richieste di pagamento tardive da parte della pubblica amministrazione.

La sentenza del Giudice di Pace di Milano rappresenta un'importante affermazione dei diritti del contribuente, specificando i limiti di applicabilità alle multe della normativa sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’art. 68 del D.L. “Cura Italia”. Si tratta di un passo significativo verso una maggiore chiarezza normativa e una corretta applicazione delle leggi in materia di riscossione dei crediti da parte della pubblica amministrazione.

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