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Cartella emessa a seguito della decadenza dal rateizzo dell'avviso bonario: quando le sanzioni sono illegittime

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Decadenza dall'avviso bonario: ecco come l'Agenzia calcola (illegittimamente) le sanzioni

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Com'è noto, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme dovute a seguito della dichiarazione dei redditi, l'AdE invia un avviso bonario con il quale consente al debitore di evitare l'iscrizione a ruolo, attraverso il pagamento della somma risultante dalla dichiarazione oltre una sanzione, ridotta al 10%, dell'importo dovuto.

Contestualmente l'Agenzia consente al contribuente di rateizzare l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni ridotte, oltre gli interessi, e di pagare dunque in rate trimestrali (8 o 20 rate a seconda che l'importo da rateizzare sia inferiore o superiore ai 5.000,00 euro) (vedi art. 3 bis D.lgs 462/97).

Ma cosa succede se il contribuente non paga tutte le rate?

in caso di mancato pagamento di una rata nei termini della rata successiva si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l'agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l'importo residuo al quale applicherà le sanzioni piene del 30 % e non più nella misura ridotta (l'art. 3 bis D.lgs 462/97, comma 3 rinvia infatti all'art. 15 ter d.P.R. 602/73).

Altra domanda fondamentale è la seguente: le sanzioni, nella misura piena, si applicano sull'importo residuo, cioè quello non ancora versato, o sull'importo originariamente dovuto in seguito alla dichiarazione?

La legge stabilisce al riguardo che la decadenza dal beneficio del rateizzo comporta l'applicazione delle sanzioni piene del 30%, ma solo sull'importo residuo, ovvero sulle somme a titolo di tributo non ancora versate al momento della decadenza.

Più precisamente, in materia di riscossione delle imposte sui redditi, il comma 1 dell'art. 15 ter D.P.R. 602/73, introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 159/2015, afferma che "In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena".

A tal proposito, è doveroso altresì segnalare come la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate - Novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159", al paragrafo 3.2.1., dopo aver rappresentato le conseguenze del mancato versamento della prima rata del piano di dilazione cui viene ammesso il contribuente, si sofferma sull'ipotesi in cui il contribuente non corrisponda l'importo di una delle rate diverse dalla prima e precisa testualmente che: "con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l'Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni dovute nella misura piena del 30% e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta".

Detto ciò si segnala come, in alcuni casi di decadenza dal rateizzo delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis e/o 54 bis d.P.R. 633/72, l'agenzia delle entrate provvede ad iscrivere a ruolo le somme residue, con l'applicazione di sanzioni sull'intero importo originario e non sulle sole somme residue.

Per cui può capitare che la cartella di pagamento inviata dall'agente della riscossione sia illegittima nella misura in cui con la stessa vengono richieste somme a titolo di sanzioni non dovute dal contribuente in quanto calcolate sull'importo originariamente dovuto e non sulle sole somme residue al momento della decadenza.
Per maggiori approfondimenti sull'argomento clicca qui.

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