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Cassazione sull'iscrizione obbligatoria alla Cassa geometri: necessità del carattere continuativo della professione

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La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 5375 del 22 febbraio 2019, è intervenuta sul tema dell'obbligo di iscrizione alla Cassa dei Geometri, prevista dallo Statuto, per quei professionisti che, pur essendo iscritti all'albo, non esercitano la professione con carattere di continuità.

Come già si è avuto modo di dire (clicca qui per sapere di più), in tema di obbligo di iscrizione alla Cassa geometri, sussiste un evidente contrasto tra quanto previsto dalla normativa di legge e quanto invece dispone la normativa statutaria.

Infatti, la normativa primaria in materia, ovvero la Legge 773/82, di "riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri", all'art. 22, comma 1, cosi come modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria".

Pertanto, per la legge, è ammissibile la figura del geometra iscritto all'albo ma non alla Cassa, se non esercita la professione con continuità.

Al contrario, l'art. 5 dello Statuto della Cassa afferma che: "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".

Quindi, per lo Statuto, se un geometra è iscritto all'albo deve necessariamente iscriversi anche alla Cassa.

Il contrasto è evidente: la legge prevede che è obbligato all'iscrizione alla Cassa il geometra che esercita l'attività professionale in maniera continuativa, ovvero abitudinaria o professionale; mentre per lo Statuto della Cassa è obbligato il geometra che è iscritto all'albo, senza necessità dell'esercizio continuativo.

In linea con alcune pronunce di merito (come quella del Tribunale di Pescara di cui abbiamo già parlato), la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 5375 del 22 febbraio 2019, nella quale, dopo aver evidenziato il detto contrasto, e dopo aver sottolineato il carattere pubblicistico dell'attività svolta dall'Ente Cassa, nonostante la trasformazione avvenuta con legge, giunge alla seguente conclusione: "Con il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei nuovi soggetti, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio ( vedi Corte Cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti. L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti") - Cass. 32595 del 17 dicembre 2018; Cass. n. 25212 del 30 novembre 2009; Cass. n. 7010 del 05/04/2005.

Nell'ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell'art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dal 1°.1.2003 (applicabile ratione temporis) secondo cui «Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509.» non poteva introdurre una deroga al disposto dell'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982 ("L'iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.") ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla Cassa eliminando le categorie degli iscritti facoltativi ossia di coloro che, iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cassa. La violazione del disposto dell'art. 22 cit. comporta, pertanto, l'illegittimità della citata disposizione regolamentare".

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