Site map

Privacy

Cookie

Seguici

facf45e0ff0c021abf4ae1abb49d5330d135b9cf

081/18819457

Home

Chi siamo

Documenti

Richiedi consulenza gratuita

2017 © All rights reserved.


facebook

info@consulenzaequitalia.com

 

Geometra iscritto all’albo che non esercita la professione: le Sezioni Unite ridefiniscono l'onere della prova  

 

Ultimi documenti

Cassazione 12695/24: solo contribuzione di solidarietà per il geometra che non esercita la professione

9ca0d8dd480fc2654550efc7cdc7690c949130be

Cartella emessa a seguito della decadenza dal rateizzo dell'avviso bonario: sanzioni illegittime

Rottamazione liti, vi rientrano anche le cartelle?

Ancora CTR Campania sull'efficacia probatoria della fotocopia dell'avviso di consegna pec 

 

22.06.2026
Con recenti sentenze, la Cassazione a Sezioni Unite, è nuovamente intervenuta su un argomento da noi molto discusso, e che ci ha visto in prima linea in numerose battaglie, ovvero quello dell’obbligo contributivo del geometra che, pur essendo iscritto all’albo, non esercita la professione.

Tale argomento è stato affrontato numerosissime volte dalla giurisprudenza, anche di legittimità, la quale nel corso di un decennio ha fornito orientamenti di segno opposto.

Senza ripercorrere i vari orientamenti espressi (per chi volesse approfondire può leggere qui), si segnala il recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che con 3 sentenze identiche, ha espresso dei principi importanti sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

Con le sentenza n. 13506, 13507 e 13510 del 9 maggio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione se da un lato conferma che l’iscrizione all’albo professionale fa sorgere una presunzione di esercizio della libera professione, idonea a giustificare l’iscrizione alla Cassa, dall’altro lato, chiarisce che tale presunzione ha natura di presunzione semplice e, come tale, può essere superata attraverso una prova contraria liberamente apprezzabile dal giudice.

Il profilo più innovativo della decisione riguarda proprio il tema della prova del mancato esercizio della libera professione. Le Sezioni Unite censurano l’orientamento della CIPAG che, attraverso delibere e comunicati interni, aveva sostanzialmente tipizzato le modalità di prova, subordinando l’esonero dall’iscrizione a specifici requisiti formali, come l’inquadramento del dipendente nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo.

Secondo la Cassazione, una simile impostazione finisce per comprimere illegittimamente il diritto di difesa e il diritto alla prova. L’autonomia regolamentare della Cassa non può trasformare una presunzione semplice in una presunzione pressoché assoluta né limitare i mezzi di prova utilizzabili in giudizio.

 

Ne consegue che il geometra può dimostrare il mancato esercizio della libera professione con qualsiasi mezzo di prova ammesso dall’ordinamento, anche mediante presunzioni, purché idoneo a dimostrare che l’attività svolta è stata resa esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e nell’interesse del datore di lavoro.

In sintesi, le sentenze stabiliscono che:

1)    l’iscrizione all’albo genera una presunzione semplice di esercizio della libera professione;

2)    il geometra ha diritto di fornire la prova contraria secondo le regole ordinarie del processo e non solo con le modalità previste dall’art. 5 dello Statuto;

3)    le delibere e i comunicati CIPAG costituiscono soltanto agevolazioni probatorie e non possono limitare il ricorso agli ordinari mezzi di prova;

4)    la prova contraria consiste nella dimostrazione che l’attività professionale è stata svolta esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e nell’interesse del datore di lavoro;

5)    il giudice deve accertare in concreto gli elementi della subordinazione, senza attribuire valore decisivo a requisiti formali previsti dalla disciplina interna della Cassa;

6)    l’obbligo contributivo verso la CIPAG presuppone comunque l’effettivo esercizio della libera professione, che resta un requisito indefettibile previsto dalla legge.
 

Sul tema leggi anche Cassazione 12695/24: solo contribuzione di solidarietà per il geometra che non esercita la professione

Per maggiori dettagli o ricevere la copia della sentenza contattaci utilizzando l'apposito form 

CTR Napoli sul valore probatorio della fotocopia della ricevuta di consegna pec

Professione di geometra senza continuità: è legittima la cartella di pagamento dei contributi da parte della Cassa Geometri? 

Cass. 4281/2018: i documenti tardivamente depositati in primo grado vanno riprodotti tempestivamente in appello 


Per l'iscrizione dell'ipoteca è necessario il periculum in mora. 

Equitalia condannata per lite temeraria dalla CTP di Roma

La Cassazione conferma l’ammissibilità dell’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

Anche per la CTP di Varese Equitalia non può costituirsi in giudizio tramite procuratori speciali o generali

Due nuovi interventi della Cassazione sull’opposizione al pignoramento da parte di Equitalia

Per la prova della tempestiva notifica del ricorso bisogna depositare l’avviso di ricevimento o la ricevuta di spedizione?

CTP Napoli: Equitalia non può stare in giudizio tramite procuratori, ma solo tramite propri funzionari interni

Equitalia sta in giudizio tramite un proprio funzionario? Non ha diritto alle spese di giustizia in caso di vittoria

Alcune pronunce di merito sulla prescrizione quinquennale dei tributi erariali

Cartelle o avvisi di mora per sanzioni amministrative pecuniarie: le azioni esperibili 

Ricorso contro la cartella, a chi spetta la legittimazione passiva?

L'omesso invio dell'avviso bonario non è causa di nullità della cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73   

Ancora sull'onere dell'ufficio di esibire l'originale dell'avviso di ricevimento

Opposizione all'iscrizione di ipoteca, chi è il giudice competente?

Site map

Privacy

Cookie

Seguici

081/18819457

Home

Chi siamo

Documenti

Richiedi consulenza gratuita

2017 © All rights reserved.


facebook

info@consulenzaequitalia.com