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22.06.2026
Con recenti sentenze, la Cassazione a Sezioni Unite, è nuovamente intervenuta su un argomento da noi molto discusso, e che ci ha visto in prima linea in numerose battaglie, ovvero quello dell’obbligo contributivo del geometra che, pur essendo iscritto all’albo, non esercita la professione.
Tale argomento è stato affrontato numerosissime volte dalla giurisprudenza, anche di legittimità, la quale nel corso di un decennio ha fornito orientamenti di segno opposto.
Senza ripercorrere i vari orientamenti espressi (per chi volesse approfondire può leggere qui), si segnala il recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che con 3 sentenze identiche, ha espresso dei principi importanti sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
Con le sentenza n. 13506, 13507 e 13510 del 9 maggio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione se da un lato conferma che l’iscrizione all’albo professionale fa sorgere una presunzione di esercizio della libera professione, idonea a giustificare l’iscrizione alla Cassa, dall’altro lato, chiarisce che tale presunzione ha natura di presunzione semplice e, come tale, può essere superata attraverso una prova contraria liberamente apprezzabile dal giudice.
Il profilo più innovativo della decisione riguarda proprio il tema della prova del mancato esercizio della libera professione. Le Sezioni Unite censurano l’orientamento della CIPAG che, attraverso delibere e comunicati interni, aveva sostanzialmente tipizzato le modalità di prova, subordinando l’esonero dall’iscrizione a specifici requisiti formali, come l’inquadramento del dipendente nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo.
Secondo la Cassazione, una simile impostazione finisce per comprimere illegittimamente il diritto di difesa e il diritto alla prova. L’autonomia regolamentare della Cassa non può trasformare una presunzione semplice in una presunzione pressoché assoluta né limitare i mezzi di prova utilizzabili in giudizio.
Ne consegue che il geometra può dimostrare il mancato esercizio della libera professione con qualsiasi mezzo di prova ammesso dall’ordinamento, anche mediante presunzioni, purché idoneo a dimostrare che l’attività svolta è stata resa esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e nell’interesse del datore di lavoro.
In sintesi, le sentenze stabiliscono che:
1) l’iscrizione all’albo genera una presunzione semplice di esercizio della libera professione;
2) il geometra ha diritto di fornire la prova contraria secondo le regole ordinarie del processo e non solo con le modalità previste dall’art. 5 dello Statuto;
3) le delibere e i comunicati CIPAG costituiscono soltanto agevolazioni probatorie e non possono limitare il ricorso agli ordinari mezzi di prova;
4) la prova contraria consiste nella dimostrazione che l’attività professionale è stata svolta esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e nell’interesse del datore di lavoro;
5) il giudice deve accertare in concreto gli elementi della subordinazione, senza attribuire valore decisivo a requisiti formali previsti dalla disciplina interna della Cassa;
6) l’obbligo contributivo verso la CIPAG presuppone comunque l’effettivo esercizio della libera professione, che resta un requisito indefettibile previsto dalla legge.
Sul tema leggi anche Cassazione 12695/24: solo contribuzione di solidarietà per il geometra che non esercita la professione
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