Site map

Privacy

Cookie

Seguici

facf45e0ff0c021abf4ae1abb49d5330d135b9cf

081/18819457

Home

Chi siamo

Documenti

Richiedi consulenza gratuita

2017 © All rights reserved.


facebook

info@consulenzaequitalia.com

Cassazione: l'errore nella dichiarazione può essere emendato in sede di giudizio

Ultimi documenti

Cartella emessa a seguito della decadenza dal rateizzo dell'avviso bonario: sanzioni illegittime

7497f27f3dcdbe0f7866bb54dd86c51bd17d4c2a

Cassazione sull'iscrizione obbligatoria alla Cassa geometri: necessità del carattere continuativo della professione

Con la recente ordinanza n. 1862/2020, la Cassazione afferma la possibilità per il contribuente, in determinate circostanze di emendare la propria dichiarazione dei redditi in sede contenziosa.

In particolare afferma la Suprema Corte che "la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico". A fondamento di tale conclusione, la Corte precisa che "la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Del resto una interpretazione giurisprudenziale che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., comma 1, e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost, comma i ( Cass. 2226/11, 1707/07, 22021/06,). Sebbene la normativa fiscale prevede che la dichiarazione di rettifica può essere efficacemente presentata, entro determinati limiti temporali (il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, applicabile ratione temporis alla fattispecie e dell'art. 43 dpr 600\73 ,prevede il limite temporale dell'emendabilità della dichiarazione integrativa "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo") appare necessario in ossequio alla gerarchia delle fonti , ai sensi degli artt. 57 e 97 Cost., interpretare la normativa sulla emendabilità della dichiarazione limitatamente al fine circoscritto dell'utilizzabilità "in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17", indicata nella successiva proposizione della disposizione.- Cass.n.5399/2012-. La Corte ha anche avuto modo di affermare che "In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori (Cass.n.19661/2013 e Cass. n. 23574/2012)-ed inoltre "..., in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione - fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2" .

Rottamazione liti, vi rientrano anche le cartelle?

Ancora CTR Campania sull'efficacia probatoria della fotocopia dell'avviso di consegna pec 

CTR Napoli sul valore probatorio della fotocopia della ricevuta di consegna pec

Professione di geometra senza continuità: è legittima la cartella di pagamento dei contributi da parte della Cassa Geometri? 

Cass. 4281/2018: i documenti tardivamente depositati in primo grado vanno riprodotti tempestivamente in appello 


Per l'iscrizione dell'ipoteca è necessario il periculum in mora. 

Equitalia condannata per lite temeraria dalla CTP di Roma

La Cassazione conferma l’ammissibilità dell’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

Anche per la CTP di Varese Equitalia non può costituirsi in giudizio tramite procuratori speciali o generali

Due nuovi interventi della Cassazione sull’opposizione al pignoramento da parte di Equitalia

Per la prova della tempestiva notifica del ricorso bisogna depositare l’avviso di ricevimento o la ricevuta di spedizione?

CTP Napoli: Equitalia non può stare in giudizio tramite procuratori, ma solo tramite propri funzionari interni

Equitalia sta in giudizio tramite un proprio funzionario? Non ha diritto alle spese di giustizia in caso di vittoria

Alcune pronunce di merito sulla prescrizione quinquennale dei tributi erariali

Cartelle o avvisi di mora per sanzioni amministrative pecuniarie: le azioni esperibili 

Ricorso contro la cartella, a chi spetta la legittimazione passiva?

L'omesso invio dell'avviso bonario non è causa di nullità della cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73   

Ancora sull'onere dell'ufficio di esibire l'originale dell'avviso di ricevimento

Opposizione all'iscrizione di ipoteca, chi è il giudice competente?

Site map

Privacy

Cookie

Seguici

081/18819457

Home

Chi siamo

Documenti

Richiedi consulenza gratuita

2017 © All rights reserved.


facebook

info@consulenzaequitalia.com