Rottamazione liti, vi rientrano anche le cartelle?




Il D.L. 119/2018 convertito nella L. 136/2018, com'è noto, ha previsto la possibilità per il contribuente di chiedere la rottamazione degli atti impositivi oggetto di giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, già pendente all'entrata in vigore del decreto stesso (c.d. definizione agevolata delle controversie tributarie).

Più in particolare l'art. 6 del D.L. così inizia: "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite...".

Ebbene, nel concetto di atti impositivi è possibile far rientrare anche la cartella di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73  e dell'art. 54 bis d.P.R. 633/72?

Vediamo alcune pronunce della Cassazione.

Secondo alcune pronunce dei giudici di Piazza Cavour, tale possibilità è da escludere in quanto "In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consentendo la defìnizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui l'Amministrazione fìnanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, sena alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione" (Cass. 28064/2018; cfr. (Cass. n. 1571 del 28/01/2015, 14333/18, Cass. ordinanze n. 14344 del 08/ 06/2017 e n. 1410 del 19/01/2017; Cass., Sez.5, Sentenze n. 7536 del 15/04/ 2016, n. 7279 del 13/04/2016, n. 9194 del 21/04/ 2011; conf. Cass., Sez. 5, nn. 548, 9545, 5977, 8137 e 2620 del 2016 nonché n. 9545 del 2011).

Dunque, le cartelle emesse in seguito a controllo automatizzato, per il versamento di tributi dovuti in virtù della semplice dichiarazione del contribuente, non sono atti impositivi e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo della definizione delle liti pendenti.

 

Va però segnalato un diverso orientamento della Cassazione in ordine alla rottamazione delle liti aventi ad oggetto cartelle.

Infatti, con la sent. 23269/2018, la Cassazione, dopo aver richiamato la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2011 che esclude dalla definizione delle liti pendenti, in quanto non rientranti nel concetto di "atti impositivi", le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36bis d.P.R. 600/73, afferma che: "Tuttavia orientamento condivisibile di questa Corte è fermo nel ritenere che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. n. 1263 del 2014)".

Continua ancora la Corte su questo aspetto "Questa giurisprudenza non dubita che l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (Cass. n. 31055 del 2017; n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2916; n. 1295 del 2016; n. 26997 del 2014; n. 22672 del 2014). Si è affermato che, pertanto, è di per sè irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l'Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della contribuente, e, dall'altro, quest'ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell'impugnare la cartella il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione (Cass. n. 22672 del 2014)".

Sulla base di tali motivazioni la Corte ha affermato l'illegittimità del rigetto dell'istanza di definizione agevolata di due cartelle emesse ai sensi dell'art. 36 bis, oggetto di giudizio.

Tale orientamento è stato di recente riproposto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 1158 del 17 gennaio 2019, ma subito dopo contraddetto nuovamente dalla sentenza n. 7099 del 13 marzo 2019 con la quale la Corte torna ad escludere le cartelle dalla definizione agevolata delle liti in quanto non rientranti nel concetto di atto impositivo.