La Cassa Geometri non può modificare i presupposti dell'obbligo contributivo previsti dalla Legge: nuova pronuncia della Cassazione


La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28109 del 31/10/2019, è tornata su un argomento già affrontato più di una volta (per maggiori approfondimenti clicca qui e qui), ovvero se, e in che misura, la Cassa Geometri abbia il potere di modificare, eliminandoli, i presupposti per l'obbligo contributivo previsti dalla Legge 773/82, così come modificata dall'art.  1 della L. 4 agosto 1990, n. 236. 

Quest'ultima disposizione  stabilisce che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria".

Ebbene, la Suprema Corte, nella ordinanza in commento, ribadisce l'orientamento già espresso con recenti pronunce (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 22/02/2019, n. 5375), secondo cui, "per quanto il riconoscimento operato dalla legge (legge delega n. 537/1993 e d.lgs. n. 509/1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte cost. n. 15/1999) abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l'autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs. n. 509/1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti), conseguendone, in tale quadro, che la disposizione dell'art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dall'1.1.2003 (applicabile ratione temporis) secondo cui "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano,  anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 30.6.1994, n. 509" non poteva introdurre una deroga al disposto dell'art. 22, comma 2, I. n. 773/1982 circa i presupposti per l'iscrizione ed il relativo onere probatorio, derivandone l'illegittimità della citata disposizione regolamentare".

Questo orientamento è stato ormai recepito dai giudici ordinari, come il Tribunale di Nola il quale con una recentissima sentenza ha accolto il ricorso di un nostro assistito (per maggiori informazioni clicca qui)