L’avviso di accertamento del Comune va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno anche se preceduto da un avviso di pagamento



Con la sentenza n. 7892/23 la sez. 34 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, accogliendo il ricorso dei nostri professionisti, ha affermato come la notifica dell’avviso di accertamento deve essere effettuata entro e non oltre il quinto anno, pena la decadenza ex art.1, co. 161, legge n. 296/2006.

Ciò vale anche se il Comune nelle more ha notificato un avviso  di pagamento, il quale pertanto non può comportare un’interruzione o proroga del termine di decadenza che resta sempre il medesimo. 

Nel dettaglio, afferma la Corte: “è dirimente che l’accertamento de quo doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, dunque entro il 31.12.2019, a nulla rilevando che nel 2019 sia stato sollecitato il pagamento con l’avviso prodotto dal Comune, non valendo tale sollecito a prorogare i termini per l’adempimento (rispetto alla data di maturazione del tributo) e, conseguentemente, per l’accertamento”.

Ne consegue che, essendo stato notificato il 20.4.2022, l’avviso risulta notificato oltre il suddetto termine quinquennale di decadenza.

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