No ipoteca su beni del fondo patrimoniale se i debiti non riguardano i bisogni della famiglia


Con l'Ordinanza n. 5764 dello scorso 03.03.2020, la Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso del contribuente, torna a decidere su un argomento molto discusso, ovvero quello della possibilità per l'agente della riscossione di procedere all'iscrizione ipotecaria di beni facenti parte di un fondo patrimoniale. Ebbene la Cassazione ribadisce che un tale provvedimento può ritenersi legittimo solamente se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia.

Più precisamente afferma la Corte che"...in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. 23876/2015). In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari"