In tema di regolarità contributiva: è sufficiente il tempestivo e regolare pagamento anche se vengono omessi gli adempimenti formali


Con sentenza n. 5326/23 il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, accogliendo il ricorso presentato dai nostri professionisti ha affermato che 'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva” è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi.

L’interpretazione della normativa predetta', continua il Giudice, 'induce a ritenere che il requisito di regolarità contributiva, richiesto ai fini del rilascio del DURC positivo, consista nell’accertato adempimento di natura sostanziale alle obbligazioni contributive e che il rilascio del DURC debba essere, per converso, negato in caso di accertato inadempimento di natura sostanziale. Depone, in tal senso, il riferimento letterale ai “pagamenti dovuti” nonché allo “scostamento non grave tra somme dovute e somme versate”, che conferma che ove tutta la contribuzione è versata la regolarità debba essere riconosciuta. Nel medesimo senso depone la previsione di cui alla parte finale del comma 1, riferita anche in tal caso ai “pagamenti dovuti” e scaduti anche rispetto “al termine di scadenza di presentazione delle denunce retributive”, a conferma del fatto che presupposto per la regolarità contributiva sia l’effettivo versamento o pagamento dei contributi nei termini previsti. Nessun riferimento al rispetto di adempimenti formali quale presupposto della regolarità contributiva risulta dal decreto citato, limitandosi lo stesso a prevedere all’art. 8 che rimanda ad un allegato A, alcune cause ostative alle regolarità, tra le quali non risulta compresa la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive’.

Sulla base di tali motivazione il Tribunale ha accolto il ricorso del contribuente e ha annullato l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero delle agevolazioni contributive godute dalla società istante.

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